Circolare 7929

Ferie non godute docenti precari

Ferie non godute docenti precari

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Personale scolastico

Docente

Ferie non godute docenti precari

OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente

a tempo determinato

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36

della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle

energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non

monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo

determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano

le principali fonti normative che regolano la materia.

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)

Art. 55:

stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal

tipo di contratto (tempo determinato o tempo indeterminato), deve fruire delle ferie nei

giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione

dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il

resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate

lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per

la finanza pubblica.

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012):

sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite

e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche

per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine

delle lezioni o delle attività didattiche.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le

ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto

della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021:

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle

ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al

dipendente, come:

1. decesso;

2. malattia e infortunio;

3. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;

4. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni

operative:

Periodi di fruizione:

I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie

durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

1. vacanze natalizie;

2. vacanze pasquali;

3. ponti e festività;

4. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività

didattiche programmate).

Ferie durante l’attività didattica:

E’ possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività

didattica, alle seguenti condizioni:

1. le ferie devono essere state maturate;

2. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per

l’amministrazione.

Docenti con contratto fino al 30 giugno:

Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle

lezioni; in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva

oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione

possibile.

Docenti con contratto fino al 31 agosto:

Non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni

previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a

garantire la fruizione delle ferie maturate.

Supplenti brevi e saltuari:

Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario,

per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Sentenza della Cassazione N.21780/2022 e implicazioni per i docenti a Tempo

Determinato con contratto fino al 30 giugno

Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato

sulla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 21780/2022 (Ordinanza

17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:1. si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L’Istituto non può

assegnarle automaticamente;

2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte

dell’informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni

fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva.

L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta

di fruizione.

Si invita, pertanto, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare

attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra

indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il

benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio

scolastico.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale

dell’istituto.

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