Ferie non godute docenti precari
OGGETTO: modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente
a tempo determinato
Premessa
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36
della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle
energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non
monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo
determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano
le principali fonti normative che regolano la materia.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013)
Art. 55:
stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal
tipo di contratto (tempo determinato o tempo indeterminato), deve fruire delle ferie nei
giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione
dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il
resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate
lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012):
sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite
e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche
per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attività didattiche.
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le
ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto
della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021:
Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle
ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al
dipendente, come:
1. decesso;
2. malattia e infortunio;
3. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
4. congedo obbligatorio per maternità o paternità .
Modalità di fruizione delle ferie
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni
operative:
Periodi di fruizione:
I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
1. vacanze natalizie;
2. vacanze pasquali;
3. ponti e festività ;
4. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attivitÃ
didattiche programmate).
Ferie durante l’attività didattica:
E’ possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attivitÃ
didattica, alle seguenti condizioni:
1. le ferie devono essere state maturate;
2. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per
l’amministrazione.
Docenti con contratto fino al 30 giugno:
Devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle
lezioni; in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità sostitutiva
oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione
possibile.
Docenti con contratto fino al 31 agosto:
Non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni
previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a
garantire la fruizione delle ferie maturate.
Supplenti brevi e saltuari:
Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario,
per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.
Sentenza della Cassazione N.21780/2022 e implicazioni per i docenti a Tempo
Determinato con contratto fino al 30 giugno
Si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato
sulla recente sentenza della Corte di Cassazione n° 21780/2022 (Ordinanza
17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:1. si sottolinea l’importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L’Istituto non può
assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte
dell’informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni
fa perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta
di fruizione.
Si invita, pertanto, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare
attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra
indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il
benessere del personale, ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio
scolastico.
Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all’ufficio del personale
dell’istituto.
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