Descrizione
COMUNICAZIONE SU MONTE ORE ANNUO SCUOLA SECONDARIA I GRADO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art. 5 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n° 62 – “Validità’ dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado”
VISTA la Circolare MIUR n. 20, prot. n. 1483, del 04.03.2011 – “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”
VISTO il monte ore annuale del percorso di studio attivato presso la scrivente Istituzione Scolastica relativamente alla Scuola Secondaria di primo grado per le classi a tempo normale,
COMUNICA
che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato come di seguito:
Scuola Secondaria di Primo Grado: tempo-scuola 30 ore
Tempo scuola | N. ore settimanali | Monte ore annuale | Numero minimo ore di presenza (75%) | Numero massimo ore di assenza (25%) |
Normale | 30 | 990 | 743 | 247 |
Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).
Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a 3⁄4 del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a 1⁄4 del monte ore annuale, cioè 247 ore.
I Docenti effettuano quotidianamente, attraverso il registro elettronico, il riscontro delle ore di presenza degli alunni e alunne.
I genitori hanno la possibilità di verificare quotidinamente la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.
Il numero totale di ore di assenza effettuate dall’alunno nell’anno scolastico non deve superare il limite massimo del 25% dell’orario annuale. Il superamento di detto limite, fatta eccezione per le deroghe riconosciute, comporta, per esempio, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale conclusivo del I ciclo di istruzione (D.P.R. 122/2009).